compete
la prelazione, se il fondo è coltivabile e non destinato a costruzioni
Cass. 15.05.2001, n. 6715
Condizione necessaria per
l'esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario coltivatore
diretto confinante, o dell’affittuario, del fondo in vendita, è che questo,
indipendentemente dalla zona in cui è classificato, sia effettivamente
coltivabile e non invece destinato, ancorché da un piano regolatore non ancora
approvato, a costruzioni non strettamente connesse con le esigenze agricole,
perché in quest'ultimo caso viene meno la ratio dell'art. 8 legge 26 maggio
1965 n. 590, che è quella di facilitare la formazione della piccola proprietà
contadina mediante l'accorpamento di fondi finitimi per la migliore redditività
dei medesimi, ovvero di favorire la continuazione dell'impresa agricola.